Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE-ONLUS

<< ASSOCIAZIONE CULTURALE NIKI APRILE GATTI ONLUS>>

 

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione culturale ONLUS denominata: Associazione Niki Aprile Gatti ONLUS con sede in via Trara n. 17 nel Comune di Avezzano (AQ).

2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell’acronimo “ONLUS”; potrà, altresì, utilizzare gli acronimi “@ssociazione Culturale Niki Aprile Gatti Onlus” o “@N@G ONLUS”.

 

ART. 2

(Scopi)

1. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, si ispira ai principi dello statuto della regione Abruzzo, della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti dell’Uomo e del libero associazionismo e svolge attività diretta a favorire la crescita culturale ed il benessere fisico, psicologico e di solidarietà sociale dei propri associati e dei cittadini in genere.

 

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

 

3. L’associazione persegue le sue finalità esclusivamente umanitarie senza discriminazioni di ordine ideologico, politico e religioso e si propone di promuovere la cultura, attraverso l’organizzazione e la promozione, diretta e indiretta, di attività ricreative e formative nei seguenti settori:

a) cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema e teatro;

b)  formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

c) organizzazioni di viaggi culturali;

d) la divulgazione dei ritrovati tecnico-scientifici e in genere delle tecnologie informatiche e telematiche – a forte carattere innovativo – nella loro applicabilità alle esigenze legate alla sfera culturale, mentale e sanitaria, alla cura della persona, alla sostenibilità sociale ed economica, nonché dei processi produttivi e dell’ambiente;

e) la promozione di iniziative orientate al miglioramento della qualità della vita – individuale e sociale – e a contrastare il degrado della persona e dell’ambiente, anche dal punto di vista civile e culturale;

f) attivare contatti con Associazioni ambientaliste e in genere Organismi socioculturali, formalmente riconosciuti, nonché con Enti pubblici e privati di ricerca e studio, comprese realtà del mondo dell’Industria e della Cultura, anche al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione sociale e civica, e iniziative mirate alla formazione professionale e specialistica nell’ambito di interesse dell’oggetto sociale;

g) istituire premi e indire bandi di concorso presso Università e Scuole, in particolare gli Istituti ad orientamento Tecnologico e Informatico.

L’Associazione, nello svolgimento della sua attività, potrà promuovere ed organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri.

A tal fine l’associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

 

4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

 

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea (o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 4 categorie di soci:

fondatori (le persone fisiche e/o giuridiche che hanno dato vita all’Associazione)

ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)

sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie) benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo).

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

4. La qualifica di socio si perde per: mancato rinnovo della quota annuale; dimissioni; morosità o indegnità; sospensione o espulsione; decesso; mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento (se approvato) o degli Organismi di garanzia e controllo.

 

 

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci;

– Consiglio direttivo;

– Presidente;

– Collegio dei Revisori dei Conti (event.);

– Collegio dei Probiviri (event.)

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

ART. 7

(Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare a mezzo raccomandata a/r o fax o e_mail almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

– approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

– fissare l’importo della quota sociale annuale;

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

– approvare l’eventuale regolamento interno;

– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusionedei soci;

– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. (max due).

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

 

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) membri, di cui 1 (uno) di diritto e 2 (due) eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

2. Il membro di diritto sarà un componente della famiglia di Niki Aprile Gatti che fungerà da Presidente pro-tempore, con l’unica condizione di essere in regola con i doveri del presente Statuto.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

 

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.

 

ART. 14

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.


Condividi questo articolo